Capitolo 17 OPERE DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA E DEI VERSANTI 17.1 Scavi - Rinterri - Espurghi per
infrastrutture. 17.2 Opere di sistemazione idraulica,
gabbionate. 17.3 Opere di stabilizzazione dei terreni. |
NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE
SCAVI
I
prezzi degli scavi e relativi metodi di misurazione del presente capitolo si
riferiscono a tutte le opere infrastrutturali del presente capitolo e dei
capitoli successivi (acquedotti, fognature, lavori stradali ecc.) e delle
relative opere d'arte.
Gli
scavi si definiscono:
a) di sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo l'impiego di rampe provvisorie;
b)
a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato "in
profondità" a partire dalla superficie del terreno naturale o del fondo di
un precedente scavo di sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento
verticale per l'asporto delle materie scavate.
Nel
prezzo degli scavi non e’ compreso l’onere per il tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi.
METODI DI MISURAZIONE
Gli
scavi di sbancamento si misurano col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo
conto del volume effettivo “in loco”, cioè escludendo l'aumento delle materie
scavate.
Gli
scavi a sezione obbligata in assenza di sbatacchiature saranno computati con sezione pari a quella
minima atta a garantire la stabilità
delle scarpate.
Gli
scavi a sezione obbligata in presenza di sbatacchiature, blindaggi o palancole,
da contabilizzare separatamente,
saranno computati a pareti verticali prendendo per base la superficie
del fondo e senza tenere conto alcuno dell’aumento volumetrico delle materie
scavate.
CALCESTRUZZI
Le
opere d'arte del presente capitolo verranno computate con i prezzi del
calcestruzzo indicati nel capitolo 19
par. 3.
Le
presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato
speciale d'appalto.